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AMICI DELLA MONTAGNA
Associazione Sportiva Dilettantistica


Art 1
Il presente regolamento è parte integrante dello statuto allegato all’Atto Costitutivo dell’Associazione AMICI DELLA MONTAGNA di Cittadella.
Art.2
Chiunque intenda diventare socio dell’Associazione ADM deve farlo a norma dell’art. 7 dello Statuto.
Per i minori il modulo della domanda deve essere firmato anche da chi esercita la patria potestà.
Art 3
Il Consiglio Direttivo (CD) decide l’ammissione del socio con giudizio insindacabile.
Nel caso che l’ammissione non sia rifiutata entro 30 giorni dalla presentazione, la stessa è considerata accolta.

Art 4
Il socio, con l’ammissione, si impegna ad osservare lo Statuto dell’Associazione ADM e le norme contenute nel presente Regolamento.
Art 5
I soci sono tenuti a versare una quota di iscrizione come previsto dall’art. 9 dello Statuto. Il versamento della quota va effettuato entro il 30 Aprile di ciascun anno sociale.
Art 6
L’anno sociale dell’ADM ha inizio il 1° Maggio di ogni anno e si conclude il 30 Aprile dell’anno successivo.
Art 7
Il socio non in regola con i versamenti non può usufruire dei servizi sociali.
Art 8
I diritti del socio sono: a) partecipare alle assemblee in conformità con quanto stabilito dall’art 9 dello Statuto;
b) presentarsi candidato se maggiorenne; c) usufruire delle attrezzature e degli immobili dell’Associazione con le modalità stabilite dal C.D.; d) beneficiare delle polizze assicurative stipulate dall’Associazione.
Art 9
La perdita della qualità di socio, oltre che per morte, scioglimento dell’Associazione, è fissata dall’art. 11 dello Statuto.
Viene considerato moroso il socio che non ha pagato le quote previste entro i termini fissati.
Art 10
Il C.D., tramite il collegio dei Probiviri, può adottare nei confronti di un socio che tenga un contegno contrastante con lo spirito dell’Associazione o con le regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti dell’ammonizione o dell’espulsione. Contro i provvedimenti il socio può presentare ricorso al Collegio dei Probiviri.
Art 11
Gli Organi dell’Associazione sono definiti dall’art. 5 dello Statuto.
Art. 12
I componenti del C.D. oltre a quanto stabilito dall’art. 23 dello Statuto, potranno eleggere nel proprio interno: un Vice Presidente, responsabili al tesseramento e Fisi, responsabili delle sedi esterne.
Eventuali ulteriori incarichi potranno essere decisi dal Consiglio Direttivo stesso a seconda delle esigenze funzionali dell’Associazione. L’assemblea ordinaria dei soci dell’11 maggio 1990 ha inoltre deliberato che potranno essere inseriti all’interno del C.D. consiglieri cooptati senza diritto di voto con compiti di consulenza e cooperazione attinenti a questioni particolari trattate.
Art. 13
Il C.D. potrà essere composto da un massimo di 13 (tredici)(modifica con assemblea straordinaria del 18 maggio 2004) componenti eletti in Assemblea dai soci, durano in carica per un periodo massimo di 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Il C.D. dichiara decaduti dalla carica quei componenti che, senza motivata giustificazione non siano intervenuti a tre sedute consecutive. I posti di consigliere che si rendessero vacanti, fino ad un massimo di 4 (quattro) nel corso dell’anno, verranno coperti per chiamata da parte del C.D. tra i candidati che nell’ultima assemblea abbiano ottenuto il maggior numero di voti dopo gli eletti. La carica di presidente non potrà essere assunta dalla stessa persona per più di due mandati consecutivi.
Art. 14
Il C.D. dispone ed autorizza la costituzione di commissioni aventi competenza tecnica nei vari rami dell’attività, determinandone la durata, le funzioni, regolamenti interni e nominandone il responsabile.
Art. 15
Il C.D. si riunisce di regola una volta al mese, su convocazione del Presidente mediante avviso da esporsi all’albo della sede almeno 8 (otto) giorni prima della seduta.
In caso di urgenza la riunione può essere convocata su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
Art. 16
Il presidente in caso di urgenza può prendere i provvedimenti che sarebbero di competenza del C.D., salvo sottoporli alla ratifica di questo organo, nella sua prima riunione. Inoltre al presidente vengono delegati i poteri per operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione (modifica con assemblea straordinaria del 29 giugnoi 2004).
Art. 17
Il vice presidente sostituisce il presidente, con gli stessi poteri, in caso di sua assenza o di impedimento.
Art. 18
Il tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell’associazione e ne tiene la contabilità.
Art. 19
Il segretario compila i verbali delle riunioni del C.D., dà attuazione alle deliberazioni di quest’organo e sovrintende ai servizi amministrativi dell’associazione.
Art. 20
Il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri sono stabiliti nell’art. 25 e 26 dello Statuto.
Art. 21
I fondi liquidi dell’associazione devono essere depositati in un conto bancario intestato all’associazione stessa. Inoltre il presidente pro-tempore, il vice-presidente, il segretario ed il tesoriere sono delegati ad effettuare tutte le operazioni bancarie, con firma disgiunta (modifica con assemblea straordinaria del 29 giugno 2004).
Art. 22
L’esercizio finanziario si chiude il 30 (trenta) aprile di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio, il C.D. redige il bilancio, che va presentato ai Revisori dei Conti.
Detto bilancio sarà poi illustrato all’assemblea ordinaria entro il 30 Maggio di ogni anno.
Art. 23
I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. In caso di scioglimento dell’associazione, l’intero patrimonio verrà devoluto come stabilito nell’art. 28 dello Statuto.
Art. 24
Le controversie che dovessero insorgere fra i soci, o fra i soci e gli Organi dell’ associazione, relative alla vita dell’associazione stessa, non potranno venire deferite all’autorità giudiziaria, se prima non venga esperito un tentativo di riconciliazione. Organi competenti ad esperire il tentativo sono: Il Consiglio Direttivo integrato dai Revisori dei conti e dai Probiviri per le controversie fra i soci.
Art. 25
Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le norme previste dallo Statuto.
NORMA TRANSITORIA
L’elezione del C.D. successiva all’entrata in vigore del presente regolamento, avverrà in unica votazione, dalla quale risulteranno eletti gli 13 soci che avranno totalizzato il maggior numero di voti. Il primo C.D. dei neo eletti dovrà aver luogo entro 15 giorni dall’elezione.
Il presente Regolamento è stato proposto ed accettato dal C.D. nella seduta del 04/04/1990 che si è concluso alle ore 23,20. Il presente Regolamento è stato proposto, discusso ed accettato dall’assemblea dei soci ADM in data 25/05/1990